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SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO - ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE - L'ISCRIZIONE NEL RUNTS





LE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

1. Le Società di mutuo soccorso – Natura giuridica

La legge 15 aprile 1886, n. 3818, recante “costituzione legale delle società di mutuo soccorso”, disciplina ancor oggi il fenomeno degli enti associativi che possono essere costituiti, con carattere e scopo di mutualità e con attribuzione della personalità giuridica, tra soggetti che - nel libero esercizio dell’autonomia privata - intendono porre in essere forme di previdenza ed assistenza volontarie, per provvedere in relazione ai casi di malattia, invalidità lavorativa temporanea o permanente, vecchiaia, ed in genere ad eventi incidenti sulla vita o sulla capacità lavorativa dei soci; e che in via accessoria possono proporsi scopi di carattere culturale e genericamente assistenziale.

. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare uno studio curato dal Notaio Gaetano Petrelli, clicca QUI.


La legge n. 3818/1886, ancora vigente nella sua interezza, costituisce la principale fonte normativa in tema di società di mutuo soccorso con personalità giuridica, integrata con la legislazione successiva, ed in particolare con le previsioni delle leggi n. 59/1992 e n. 28/1999, del d.lgs. n. 502/1992, del D.Lgs. n. 220/2002, e della recente riforma societaria, oltre alla legislazione in materia tributaria.
Il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo Studio n. 5486/I dal titolo "Natura giuridica e disciplina delle società di mutuo soccorso" ha individuato - anche alla luce dell'evoluzione legislativa, e delle più recenti elaborazioni dogmatiche in merito alle categorie degli enti associativi e dell'impresa - la natura giuridica delle mutue registrate, regolate dalla legge 15 aprile 1886 n. 3818, e di quelle non registrate, o irregolari, e quindi la relativa disciplina.
Il tutto anche al fine di verificare se ed in quale misura risulti applicabile, alle suddette società di mutuo soccorso, la riforma del diritto societario, portata dai decreti legislativi nn. 5 e 6 del 17 gennaio 2003; e quindi se sia necessario adeguare, entro il 31 dicembre 2004, gli statuti delle società di mutuo soccorso con personalità giuridica. allo stesso tempo, l'approfondimento della natura giuridica e disciplina degli enti in esame - certamente inquadrabili nell'ambito dei fenomeni mutualistici - consente di verificare se le società cooperative possano "trasformarsi" in società di mutuo soccorso, registrate o irregolari, se sia configurabile anche la trasformazione in direzione opposta, e quali siano le conseguenze di tali trasformazioni.

. Se vuoi scaricare il testo dello studio notarile, clicca QUI.


2. Società di mutuo soccorso – Previsto l’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese

Secondo quanto stabilito dal comma 1, dell'art. 23 del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, le società di mutuo soccorso (SMS), di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, dovranno essere iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il Registro delle imprese secondo criteri e modalità che saranno stabilite con un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.
Con il medesimo decreto sarà istituita un'apposita sezione dell'albo delle società cooperative, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, cui le società di mutua soccorso saranno automaticamente iscritte.

Nella relazione illustrativa al decreto viene sottolineato che, in attesa di una riforma organica della disciplina, il primo passo da compiere è sicuramente quello di semplificare e rendere più certa l’iscrizione delle SMS al Registro delle imprese visto che, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 3818/1886, le SMS avevano l’obbligo di procedere all’iscrizione nel “registro delle società”.
L’abolizione di tale registro e la conseguente istituzione del Registro delle imprese, ai sensi del D.P.R. n. 581/1995, ha determinato uno stato di incertezza circa le procedure di pubblicità a carico delle SMS. Infatti, la maggior parte delle Camere di Commercio rifiuta l’iscrizione delle SMS al Registro delle imprese, in quanto considerate enti non commerciali.
Si tratta di un orientamento peraltro sostenuto ed alimentato dalla stragrande maggioranza delle stesse SMS, le quali non hanno provveduto alla iscrizione nel Registro delle Imprese proprio alla luce del carattere non commerciale delle loro attività.
Vi è, quindi, la necessità di disciplinare più compiutamente l’iscrizione delle S.M.S. al Registro delle imprese secondo criteri e modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. A tal fine, si propone l’iscrizione delle SMS al Registro delle Imprese, con l’ulteriore automatica iscrizione presso l’Albo nazionale delle società cooperative, in una istituenda sezione ad esse dedicata, analogamente a quanto previsto dal comma 2, dell’articolo 10, della Legge n. 99/2009.


3. 19 MARZO 2013 - Individuati i criteri e le modalità per l'iscrizione nell'apposita sezione delle imprese sociali del Registro delle imprese

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2013, il decreto 6 marzo 2013, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha individuato i criteri e le modalità di iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del Registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative.
Sancito l'obbligo di indicare nella denominazione della società la locuzione: «società di mutuo soccorso».
Dettate anche le disposizioni relative agli adempimenti per le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto.
Definiti anche gli atti che devono essere iscritti o depositati presso il Registro delle imprese e le denunce da presentare al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).
Le disposizioni dettate dal presente decreto diventeranno efficaci decorsi 60 giorni dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale avvenuta il 19 marzo 2013 (e quindi dal 20 maggio 2013, essendo il 18 e 19 giorni festivi).


3.1. Gli obblighi di iscrizione

Le società di mutuo soccorso saranno d'ora in poi tenute all'iscrizione, dietro presentazione di apposita istanza, nell'apposita sezione del Registro delle imprese dedicata alle imprese sociali, prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 155/2006.

A seguito dell'abrogazione del D.Lgs. n. 155/2006. sostituito con il D.Lgs. n. 112/2017, con il D.M. 10 ottobre 2017 (in vigore dal 3 novembre 2017), si è provveduto a modificare sia l’art. 1 che l’articolo 3, comma 1 del D.M. del 6 marzo 2013 precisando che le società di mutuo soccorso "sono iscritte nella apposita sezione delle imprese sociali del registro delle imprese, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112"
Con lo stesso D.M. 10 otobre 2017, è stato poi aggiunto il comma 5 all'articolo 2 del D.M. 6 marzo 2013, dove si stabiliasce che "5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società di mutuo soccorso per cui ricorrono le condizioni indicate nell'art. 44, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".
Si tratta delle società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi.

Le società di mutuo soccorso saranno, inoltre, tenute all'iscrizione all'Albo delle società cooperative, che sarà ora composto di tre sezioni:
- nella prima sezione saranno iscritte le società cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 del Codice civile;
nellaseconda sezione saranno iscritte le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente e
- nella terza sezione saranno iscritte le società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818.
Dunque, dal 20 maggio 2013 è scattato l’obbligo, per le Società di mutuo soccorso, di iscrizione:
• alla sezione del Registro delle imprese dedicata alle imprese sociali;
• alla terza sezione dell’Albo delle società cooperative.


Il presente decreto individua i criteri e le modalità per l'iscrizione delle società di mutuo soccorso nella apposita SEZIONE DELLE IMPRESE SOCIALI del Registro delle imprese, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 112 del 2017.
Le modalità di iscrizione nella TERZA SEZIONE DELL'ALBO DELLE SOCIETA' COOPERATIVE, sono quelle dettate dal D.M. 23 giugno 2004, come opportunamente modificato dall'art. 5 del D.M. 6 marzo 2013.
Le società di mutuo soccorso sono iscritte in tale sezione dell'Albo con la procedura telematica prevista per l'iscrizione al Registro delle imprese.

La nuova categoria di iscrizione «società di mutuo soccorso», aggiunta a quelle già previste al 4° comma dell'art. 4 del D.M. 23 giugno 2004 (cooperative di produzione e lavoro, cooperative di lavoro agricolo, cooperative sociali, cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento, cooperative edilizie di abitazione, cooperative della pesca, cooperative di consumo, cooperative di dettaglianti, cooperative di trasporto, consorzi cooperativi, consorzi agrari, banche di credito cooperativo, consorzi e cooperative di garanzia e fidi, altre cooperative) è istituita a soli fini classificatori informatici.
Dunque, l'iscrizione in tale sezione avviene in modo automatico, al momento della iscrizione al Registro delle imprese.


3.2. Gli atti da iscrivere nel Registro delle imprese e le denunce al REA

Le società di mutuo soccorso sono inoltre tenute ad iscrivere nella apposita sezione del Registro delle imprese:
a) le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto;
b) la delibera di nomina dei componenti l'organo amministrativo, ove non ricompresa nell'atto costitutivo e statuto, e relative modifiche;
c) la delibera di nomina dei componenti del comitato dei sindaci, ove costituito, se non ricompresa nell'atto costitutivo e statuto, e relative modifiche;
d) la delibera di attribuzione della legale rappresentanza della società di mutuo soccorso, ove non ricompresa nell'atto costitutivo e statuto, e relative modifiche;
e) la delibera di istituzione di eventuali sedi secondarie;
f) la delibera di scioglimento della società di mutuo soccorso, e di nomina dei liquidatori;
g) gli atti conseguenti alla fase di liquidazione;
h) l'istanza di cancellazione dalla apposita sezione;
i) ogni altro atto previsto dalla legge
.

Le società di mutuo soccorso sono altresì tenute a depositare nella apposita sezione, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, il documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale applicando - in quanto compatibili - i criteri stabiliti per lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la nota integrativa dal decreto ministeriale 24 gennaio 2008, redatto in conformità del documento denominato «linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato delle imprese sociali», paragrafo 1.2 e seguenti.

Le societa' di mutuo soccorso devono denunciare al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA):
a) l'avvio delle attività ricomprese tra quelle individuate negli articoli 1 e 2 della legge n. 3818/1886, e le relative modifiche;
b) l'apertura di unità locali, e loro relative modifiche, con specificazione dell'attività svolta presso le stesse
.


3.3. Gli ddempimenti per le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto

Tre le ipotesi prese in considerazione dall'art. 4 del decreto in commento:
1) iscritte nel Registro delle imprese o nel REA con atti costitutivi e statuti CONFORMI agli artt. 1, 2 e 3 della L. n. 3818/1886;
2) iscritte nel Registro delle imprese o nel REA con atti costitutivi e statuti NON CONFORMI agli artt. 1, 2 e 3 della L. n. 3818/1886;
3) non iscritte nel Registro delle imprese o mel REA
.

In dettaglio:
1) Le società di mutuo soccorso già esistenti alla data del 20 maggio 2013 (data di acquisizione di efficacia del presente decreto), che risultano iscritte nel Registro delle imprese, in sezioni diverse dalla apposita sezione, oppure nel REA, il cui atto costitutivo e statuto depositato RISULTI CONFORME agli articoli 1, 2 e 3 della L. n. 3818/1886, sono iscritte d'ufficio alla sezione speciale, presentando una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, circa la predetta conformità, sottoscritta da un amministratore della società.

2) Le società di mutuo soccorso già esistenti alla data del 20 maggio 2013, che risultano iscritte nel Registro delle imprese, in sezioni diverse dalla apposita sezione, oppure nel REA, il cui atto costitutivo e statuto depositato NON RISULTI CONFORME agli articoli 1, 2 e 3 della L. n. 3818/1886, presentano all'ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente, entro il 20 novembre 2013 (sei mesi dalla data di efficacia del decreto avvenuta il 20 maggio 2013), una domanda di iscrizione nella apposita sezione, accompagnata dall'atto costitutivo e statuto riformato in conformità agli articoli 1, 2 e 3 della citata legge n. 3818/1886.

3) Le società di mutuo soccorso già esistenti alla data del 20 maggio 2013 e non iscritte nel Registro delle imprese o nel REA, presentano all'ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente, entro il 20 novembre 2013 (sei mesi dalla data di efficacia del citato decreto del 6 marzo 2013 avvenuta il 20 maggio 2013), una domanda di iscrizione nella apposita sezione, accompagnata dall'atto costitutivo e statuto redatto in conformità agli articoli 1, 2 e 3 della ridetta legge n. 3818/1886.
Qualora le società di mutuo soccorso non siano in grado di depositare l'atto costitutivo in considerazione del fatto che la data di costituzione risalga a periodi antecedenti l'ultimo evento bellico o che esse abbiano subito eventi sufficienti a giustificarne l'assenza, le stesse possono limitarsi a depositare lo statuto rogato da un notaio.

4) Le società di mutuo soccorso di cui ai punti 1), 2) e 3), depositano per l'iscrizione nell'apposita sezione, contestualmente agli atti previsti nei commi medesimi, una dichiarazione riassuntiva, sottoscritta da un amministratore, da cui risultino i nominativi aggiornati dei componenti degli organi sociali in carica, con indicazione della data della loro nomina.

Qualora le società di mutuo soccorso non provvedano agli adempimenti ivi previsti nel termine stabilito (20 novembre 2013), l'ufficio del Registro delle imprese inibirà il rilascio di visure, certificati e copie di atti alle stesse relativi.


3.4. Modalità operative per il deposito dell'istanza al Registro Imprese - Modelli e documenti per l'iscrizione nella Sezione Imprese Sociali

MODULISTICA
Con riferimento al deposito della deliberazione di adeguamento dello statuto (Punto 2) o dell'atto costitutivo e statuto (Punto 3), dovrà essere presentato, rispettivamente, il Mod. S2 o il Mod. S1, sottoscritto digitalmente dal notaio e compilato nei riquadri corrispondenti alle modificazioni e nel riquadro 20 con l'indicazione del deposito dello statuto aggiornato.

Ai modelli indicati sopra dovranno essere allegati i seguenti altri modelli:
- Intercalare P, per riportare i dati relativi ai componenti degli organi sociali;
- Mod. S5, per la denuncia dell'attività denunciata e per richiedere l'iscrizione nella Sezione Imprese Sociali (compilato nella sezione A/Inizio dell'attività, riquadro AL/IMPRESA SOCIALE - D.Lgs. n. 155/2006);
- Mod. UL, per la denuncia di eventuali unità locali presso le quali viene svolta l'attività.


DOCUMENTAZIONE
Oltre alla deliberazione di adeguamento dello statuto e lo statuto aggiornato, dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- Modello di procura ComUnica con il quale il legale rappresentante della società delega il notaio alla presentazione della presente istanza ai fini dell'iscrizione nella Sezione Imprese Sociali;
- dichiarazione sostitutiva riassuntiva, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente da uno degli amministratori della società, da cui risultino i nominativi aggiornati dei componenti degli organi sociali in carica con indicazione della data della loro nomina.


IMPOSTE E DIRITTI
Per l'iscrizione nella Sezione Imprese Sociali del Registro delle imprese sono dovuti:
- euro 90,00, per diritti di segreteria;
- euro 65,00, per imposta di bollo.


DIRITTO ANNUALE

. Per l'applicazione della normativa sul diritto annuale alle società di mutuo soccorso, clicca QUI.


3.5. 18 LUGLIO 2016 - Deposito dei bilanci di esercizio delle società di mutuo soccorso - Istruzioni operative per la compilazione del Modello B

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in data 18 luglio 2016, ha diffuso un comunicato (Prot. 237644) nel quale viene precisato che, al fine di cinsentire alle società di mutuo soccorso, in sede di deposito del nilancio di esercizio, la corretta comunicazione alla Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti, il Sistema Cooperativo e le Gestioni Commissariali del Minisdtero dello Sviluppo Economico delle notizie di bilancio attraverso il Modello B, alla voce "Ricavi da vendite e beni e prestazioni verso soci", le società di mutuo soccorsdo dovranno indicare l'entotà del Fondo complessivamente raccolto dai soci.

. Se vuoi scaricare il testo del comunicato, clicca QUI.


4. 6 FEBBRAIO 2015 - SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO - Approvate le disposizioni inerenti l’attività di vigilanza

Con un comunicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto di aver approvato, con decreto del 30 ottobre 2014, le disposizioni inerenti l'attività di vigilanza sulle società di Mutuo Soccorso e la relativa modulistica, ai sensi del comma 2-ter dell'art. 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.
I contenuti delle verifiche devono essere limitati agli scopi propri della specifica revisione e volti ad accertare la conformità dell’oggetto sociale delle società di mutuo soccorso alle disposizioni dettate dagli artt. 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 quale integrata dall’art. 23 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
Per le società di mutuo soccorso, che aderiscono ad un'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 220/2002, la revisione è svolta dall’Associazione stessa.
Per le società di mutuo soccorso che aderiscono ad un'Associazione settoriale, la revisione può essere effettuata da una Associazione nazionale di rappresentanza, sulla base di apposita convenzione tra le due Associazioni, conforme allo schema di cui all’allegato A.
Per tutte le altre società di mutuo soccorso la revisione è effettuata direttamente dal Ministero dello sviluppo economico.
Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla base di programmati accertamenti a campione, di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, anche nei confronti delle Società di mutuo soccorso associate.
Le ispezioni straordinarie sono eseguite da ispettori incaricati dal Ministero dello Sviluppo Economico iscritti nell’elenco di cui al D.M. 6 dicembre 2004.
II contributo di revisione per le società di mutuo soccorso è determinato sulla base del numero dei soci e dell'ammontare della raccolta dei contributi mutualistici. Nella determinazione del contributo tra i due parametri prevarrà quello riferibile alla fascia più alta.
L'ammontare del contributo sarà stabilito con apposito decreto ministeriale all'inizio di ogni biennio revisionale. In caso di omesso o tardato versamento del suddetto contributo trovano applicazione le precisioni di cui al DM. 18 dicembre 2006.
Con lo stesso decreto è stata approvata:
- la modulistica attività di revisione (art. 4),
- la modulistica per l’attività ispettiva straordinaria (art. 8).

. Se vuoi scaricare il testo del decreto e del suo allegato, clicca QUI.


5. 2 NOVEMBRE 2017 - SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO - D.M. 10 ottobre 2017 - Modifiche al D.M. 6 marzo 2013

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 mnovembre 2017, il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 ottobre 2017, recante “Modifiche al decreto 6 marzo 2013, in materia di «Iscrizione delle societa' di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alla imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle societa' cooperative».
Il decretro, in vigore dal 3 novembre 2017, apporta modifiche al D.M. 6 marzo 2013, al fine di adeguarlo alle intervenute novità normative in materia di Terzo settore e di impresa sociale, nonchè al fine di razionalizzare la procedura d'iscrizione nel Registro delle imprese dell'organo amministrativo delle società in questione prevista all'art. 2, comma 2, lettera b), del decreto 6 marzo 2013 medesimo.

A tale proposito, molti operatori del settore e anche gli stessi addetti camerali avevano fatto notare che l’art. 2, comma 2, lett. b), del citato decreto 6 marzo 2013, ove letto in coordinazione con l’art. 11, comma 4, del D.P.R. n. 581/1995, comportava l’obbligo, quando si procedeva alla nomina dei componenti dell’organo amministrativo o a successive modifiche degli stessi, di ricorrere al notaio, con gli inevitabili costi e complicazioni connessi.
L’iscrizione nel Registro delle imprese, della relativa "delibera di nomina" - essendo un atto da iscrivere - ricadeva, infatti, nell’ambito di applicazione del citato art. 11, comma 4, secondo cui: "L’atto da iscrivere è depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio. Negli altri casi è depositato in copia autentica. L’estratto è depositato in forma autentica ai sensi dell’art. 2718 del codice civile".
Per evitare l’obbligatorio passaggio dal notaio si è provveduto, di conseguenza, ad eliminare dal citato art. 2, comma 2, lett. b), il riferimento alla “delibera” (quindi, all’iscrizione di un “atto”), sostituendolo con l’obbligo di iscrivere “la nomina”, intesa come “notizia della nomina”, che si può iscrivere attraverso la semplice compilazione della apposita modulistica, senza intervento del notaio.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


6. 19 GENNAIO 2019 - SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO - D.M. 21 dicembre 2018 - Nuove modifiche al D.M. 6 marzo 2013 - Chiarimenti dal Ministero dello sviluppo economico

6.1. I contenuti del decreto

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 19 gennaio 2019, il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 dicembre 2018, recante “Ulteriori modifiche al decreto 6 marzo 2013 in materia di iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative”.
Il decreto, in vigore dal 20 gennaio 2019, apporta modifiche al D.M. 6 marzo 2013, al fine di adeguarlo in modo più omogeneo ai principi di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti pubblicitari che hanno ispirato il decreto 10 ottobre 2017.

Successivamente alle modifiche apportate dal decreto 10 ottobre 2017, sono pervenute al Ministero numerose richieste di estendere la semplificazione in materia di nomina dei componenti dell’organo amministrativo anche ad altri adempimenti previsti dal decreto 6 marzo 2013.
In particolare, è stato chiesto di procedere nello stesso senso anche con riferimento alla nomina dei componenti del comitato dei sindaci ed alla attribuzione della legale rappresentanza della società di mutuo soccorso (rispettivamente, lettere “c” e “d” dell’art. 2, comma 2, del decreto 6 marzo 2013).
A tal fine sono state predisposte le modifiche, rispettivamente, di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto del 6 marzo 2013, che consentono, di nuovo rispettivamente, di iscrivere la semplice “notizia della nomina” (in luogo della “delibera di nomina”) dei componenti il comitato dei sindaci e la semplice “attribuzione della legale rappresentanza” (in luogo della “delibera di attribuzione della legale rappresentanza”.

L'art. 1, comma 1, lett. “c”, provvede, inoltre, a rendere più precisa la formulazione utilizzata nell’art. 2, comma 2, lett. h), del decreto 6 marzo 2013: in luogo dell’iscrizione nel Registro delle imprese “dell’istanza di cancellazione dall’apposita sezione”, dell’iscrizione “della cancellazione”.
La formulazione “dell’istanza di cancellazione dall’apposita sezione” risulta, infatti, imprecisa, in quanto l’ “istanza” è la domanda mediante cui si richiede l’iscrizione di un atto o di un fatto nel Registro delle imprese, e non è, ovviamente, oggetto di iscrizione.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


6.2. I chiarimenti del Ministero dello sviluppo economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 3713/C del 19 gennaio 2019. ripercorre le modifiche apportate al D.M. 6 marzo 2013 e illustra le semplificazioni previste, a favore delle società di mutuo soccorso in sede di modifica dello statuto costitutivo, dal D.M. 21 dicembre 2018.

RIASSUMENDO, i due provvedimenti, quello del 10 ottobre del 2017 e quello del 21 dicembre 2018, provvedono ad alleggerire il peso burocratico e le formalità connesse introducendo importanti novità, che riassumiamo nei punti che seguono:
1) la pubblicità relativa alla nomina dell’organo amministrativo delle società di mutuo soccorso può essere effettuata procedendo alla comunicazione della semplice “notizia della nomina”, attraverso la compilazione della apposita modulistica, senza intervento del notaio;
2) ugualmente, la pubblicità relativa alla nomina dei componenti del comitato dei sindaci della società di mutuo soccorso può essere effettuata procedendo alla comunicazione della semplice “notizia della nomina” attraverso la compilazione della apposita modulistica, senza intervento del notaio;
3) la pubblicità relativa alla attribuzione della legale rappresentanza della società di mutuo soccorso può essere effettuata procedendo alla comunicazione della semplice “attribuzione della legale rappresentanza”, attraverso la compilazione della apposita modulistica, senza intervento del notaio;
4) infine, tra gli atti da iscrivere nell’apposita sezione del Registro delle imprese, alla lett. h) del comma 2, dell’art. 2 del D.M. 6 marzo 2013, viene precisata la formulazione della iscrizione della “cancellazione” in luogo dell’ “Istanza di cancellazione”.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n. 5486/I dal titolo "Natura giuridica e disciplina delle società di mutuo soccorso".
Scopo del presente studio - come si legge nella premessa - è quello di individuare, anche alla luce dell'evoluzione legislativa e delle più recenti elaborazioni dogmatiche in merito alle categorie degli enti associativi e dell'impresa, la natura giuridica delle mutue registrate, regolate dalla legge 15 aprile 1886 n. 3818, e di quelle non registrate, o irregolari, e quindi la relativa disciplina.

SOMMARIO
1. Premessa. - 2. La disciplina contenuta nella legge 15 aprile 1886, n. 3818, e nella legislazione successiva. - 3. La natura giuridica delle società di mutuo soccorso registrate. - 4. Il registro delle imprese. - 5. Le società di mutuo soccorso irregolari. - 6. La contribuzione e la devoluzione a favore dei fondi mutualistici. - 7. L'albo degli enti cooperativi. - 8. Le agevolazioni fiscali. - 9. La trasformazione delle cooperative in società di mutuo soccorso e viceversa.

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L'AVVIO DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE
L'ISCRIZIONE DELLE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

1. LE SOCIETA’ MUTUO SOCCORSO (SMS) - La procedura di iscrizione nel RUNTS

Dopo lunga attesta, in attuazione dell'art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020, il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, con il quale è stata emanata un’articolata disciplina volta a regolamentare:
a) le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nonché i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione al fine di garantire l’uniformità di trattamento degli ETS sull’intero territorio nazionale;
b) le modalità di deposito degli atti,
c) le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro,
d) le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico relativamente agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.

Un destino particolare viene e previsto anche per le Società di Mutuo Soccorso (SMS), di cui alla Legge 14 aprile 1886, n. 3818.
Tale legge, recante “costituzione legale delle società di mutuo soccorso”, disciplina ancor oggi il fenomeno degli enti associativi che possono essere costituiti, con carattere e scopo di mutualità e con attribuzione della personalità giuridica, tra soggetti che - nel libero esercizio dell’autonomia privata - intendono porre in essere forme di previdenza ed assistenza volontarie, per provvedere in relazione ai casi di malattia, invalidità lavorativa temporanea o permanente, vecchiaia, ed in genere ad eventi incidenti sulla vita o sulla capacità lavorativa dei soci; e che in via accessoria possono proporsi scopi di carattere culturale e genericamente assistenziale.
Le società di mutuo soccorso, prima ancora che fosse istituito il Registro delle imprese, venivano regolarmente iscritte nel “Registro delle società” tenuto dalle Cancellerie dei Tribunali.
Con la istituzione del Registro delle imprese presso le Camere di Commercio molto si è discusso sul fatto se la società di mutuo soccorso fosse o meno soggetta ad iscrizione nel nuovo Registro delle imprese. Esclusa la possibilità della iscrizione nel “Registro delle persone giuridiche” in quanto trattasi di enti societari, la giurisprudenza si è prevalentemente orientata in senso affermativo; ma solo nel 2012 si è deciso di disporre in merito.

1) Secondo quanto disposto dal comma 1 dell’art. 23 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, le Società di mutuo soccorso (SMS) di cui alla citata legge n. 3818/1886 devono essere iscritte:
- nella sezione speciale delle imprese sociali tenuta presso il Registro Imprese;
- alla terza sezione dell’Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero dello sviluppo economico e gestito, con modalità telematiche, dalle Camere di Commercio.
Tale obbligo è scattato a decorrere dal 20 maggio 2013.

2) Successivamente il D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ha apportato numerose novità per tutti gli enti non profit, comprese le Società di mutuo soccorso.
In primo luogo, con l’articolo 44, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, il legislatore del Codice ha previsto che - in deroga all'articolo 23, comma 1, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 - non sono soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il Registro delle imprese le società di mutuo soccorso (SMS):
a) che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000,00 euro e
b) che non gestiscono fondi sanitari integrativi.
Questo ha consentito che le Società di mutuo soccorso di minori dimensioni fossero sollevate dall’iscrizione al Registro Imprese.
In secondo luogo, l’art. 43 dello stesso Codice ha previsto che le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 117/2017, che nei successivi tre anni da tale data (3 agosto 2017 - 3 agosto 2020) hanno provveduto alla trasformazione in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale (APS), in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, mantengono il proprio patrimonio (art. 43, D.Lgs. n. 117/2017).

Su questo argomento è recentemente intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale con la nota del 16 novembre 2020, Prot. 0012411, emanata in risposta ad un quesito posto dalla regione Marche. In particolare si chiede da un lato se la tempistica dei tre anni per trasformarsi da società di mutuo soccorso in associazioni del Terzo settore o associazioni di promozione sociale sia da intendersi obbligatoria/perentoria per cui trascorsi i tre anni dall’entrata in vigore del CTS le società di mutuo soccorso non possono più trasformarsi; dall’altro se le società di mutuo soccorso che nei tre anni non si trasformano in associazioni del terzo settore o associazioni di promozione sociale rimangano comunque in vita come Società di mutuo soccorso conservando il proprio patrimonio oppure se, qualora la trasformazione sia da intendersi come obbligatoria, trascorsi tre anni dall’entrata in vigore del CTS, le società di mutuo soccorso che non si sono trasformate debbano devolvere comunque il patrimonio.

Per quanto riguarda il primo quesito, il termine previsto dall’art. 43 del D.Lgs. n. 117/2017 - secondo il Ministero - “deve intendersi perentorio non ai fini della trasformazione dalla forma giuridica di SOMS a quella di APS o altra associazione del Terzo settore (trasformazione che dunque potrebbe avvenire senza preclusioni anche decorso il periodo ivi indicato), bensì ai soli fini dell’applicazione della disciplina derogatoria prevista dall’art. 43 CTS rispetto al regime generale posto per le SOMS dall’art. 8 comma 3 della l. 3818/1886: per cui, laddove la trasformazione sia avvenuta entro i tre anni dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore del codice, l’ente può conservare il proprio patrimonio assoggettandolo quindi alla disciplina prevista per gli Enti del terzo settore dagli articoli 9 e 50 comma 2; una volta decorso tale termine il suddetto potrà volontariamente decidere di trasformarsi in APS o altro ente del Terzo settore, risultando però obbligata in tal caso a devolvere il patrimonio così come previsto dalla disciplina speciale in materia di Società di Mutuo Soccorso”.
A conferma di tale assunto si deve considerare quanto disposto dal successivo art. 22 del D.M. 15 settembre 2020 in materia di migrazione in altra sezione del RUNTS: posto il regime generale per cui la suddetta migrazione non comporta conseguenze in termini di devoluzione del patrimonio, il comma 9 esclude che tale regime si applichi “alle società di mutuo soccorso successivamente al periodo di cui all’articolo 43 del Codice, fermo restando quanto disposto dall’articolo 12, comma 3 del presente decreto”.
In definitiva per le SOMS, il legislatore ha ritenuto di mantenere in vita un peculiare regime vincolistico e dei controlli cui il patrimonio deve ritenersi assoggettato, anziché optare per un definitivo inserimento nella più generale disciplina prevista per la restante generalità degli enti del Terzo settore. Coerentemente con tale presupposto - si legge nella nota ministeriale - “la disposizione in deroga è stata limitata temporalmente e non vi sono presupposti per interpretare il termine in senso non perentorio. Ciò nemmeno in assenza di operatività del RUNTS nel periodo di vigenza della deroga, considerata comunque la possibilità per gli enti, nel periodo di riferimento, di trasformarsi in APS essendo nel frattempo operativi i registri delle associazioni di promozione sociale”.
Pertanto, una volta chiarito come la trasformazione di cui all’art. 43 del CTS non dovesse intendersi come obbligatoria ma rappresentasse una facoltà che nel rispetto della tempistica prevista dal legislatore avrebbe beneficiato di un regime di “favor” consistente nell’assenza di obblighi devolutivi legati alla trasformazione, ne consegue evidentemente - conclude il Ministero - che le SOMS che non se ne siano avvalse continuano ad operare nel rispetto delle previsioni della normativa di riferimento, mantenendo integro il proprio patrimonio in quanto non soggette ad alcun generico obbligo di devoluzione dello stesso in conseguenza del solo decorso del termine previsto dalla disposizione sopra citata.

3) Tale disposizione di cui all’art. 43 del D.Lgs. n. 11/2017 è stata ripresa dall’articolo 12, comma 3, del decreto in commento, con una ulteriore precisazione: se tali enti, “entro il medesimo termine”, richiedono l’iscrizione al RUNTS, non sono tenuti alla devoluzione del patrimonio solo nel caso la richiesta di iscrizione delle associazioni risultanti venga accolta.
Queste disposizioni sono applicabili anche nel caso in cui gli enti originari non abbiano adempiuto all'iscrizione nel Registro delle imprese.
In attuazione di questa disposizione, l’articolo 12 del decreto in commento prevede che possono essere iscritti, nella sezione di cui alla lettera f), solamente le società di mutuo soccorso:
a) che risultano iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il Registro delle imprese,
b) che abbiano un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000,00 euro,
c) che non gestiscano fondi sanitari integrativi.

Quindi, per poter conservare il patrimonio sociale, le SMS sono obbligate a fare una scelta tra:
- diventare un Ente del Terzo Settore generico;
- diventare una associazione di promozione sociale (APS).
L’articolo ha fissato anche il limite temporale entro il quale tale scelta va fatta: il 2 agosto 2020.

Da tenere inoltre presente che lo stesso decreto di attuazione, all’articolo 3, comma 1, lett. f) - nel delimitare l’ambito dei soggetti iscrivibili - stabilisce che in detta sezione dedicata alle “Società di mutuo soccorso” devono essere iscritti gli enti costituiti ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni:
a) che siano in possesso dei relativi requisiti,
b) che non siano soggetti, ai sensi dell'art. 44, comma 2 dello stesso Codice, all'obbligo di iscrizione nella sezione «imprese sociali» presso il Registro imprese. Si tratta, in particolare, delle società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi.

Come per le imprese sociali, anche per le società di mutuo soccorso soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione «imprese sociali» presso il Registro delle imprese, la stessa soddisfa il requisito dell'iscrizione nella sezione del RUNTS di cui alla presente lettera (art. 3, comma 1, lett. f), D.M. 15 settembre 2020).

Considerato che il codice e il decreto attuativo prevede anche una “trasmigrazione automatica” dagli attuali registri al RUNTS, tale automatismo varrà anche per le SMS che si sono trasformate?
La risposta è NO. Lo vediamo meglio nel punto che segue.

4) Anche per quanto riguarda le società di mutuo soccorso, il decreto attuativo ha fissato delle regole ben precise. Le società di mutuo soccorso, iscritte nella sezione delle imprese sociali del Registro imprese e che intendono iscriversi nella sezione f) ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto, devono richiedere al Registro Imprese la cancellazione dalla sezione speciale ai fini del trasferimento nella sezione f) del RUNTS, facendo uso dell’apposita modulistica adottata ai sensi del D.P.R. n. 581/1995.
L’Ufficio del Registro imprese, effettuata la cancellazione, ne dà comunicazione tramite PEC al competente Ufficio del RUNTS, per gli adempimenti conseguenti.
L'Ufficio competente del RUNTS, ricevuta la comunicazione dal Registro imprese tramite il sistema informatico, iscrive l'ente nella sezione di cui alla lettera f) con la medesima decorrenza della cancellazione dal Registro delle imprese. Tale procedimento è applicabile senza l'intervento del notaio, a meno che vengano effettuate modifiche allo statuto dell'ente.
Le società che non abbiano provveduto all'iscrizione nel Registro delle imprese presentano la domanda di iscrizione ai sensi del Capo II del presente decreto (artt. 15 - 19), seguendo le procedure ivi descritte.

Prima di concludere questo paragrafo, dobbiamo porci alcune domande: cosa potrà succedere alle Società di mutuo soccorso che si iscriveranno al RUNTS e cosa succederà a quelle che decideranno di non iscriversi al RUNTS? Potranno rimanere iscritte solo nella sezione speciale del Registro delle imprese?
Le SMS che si iscriveranno al RUNTS, diventeranno a tutti gli effetti un Enti del Terzo Settore (ETS).
Manterranno il proprio patrimonio sociale; godranno dei benefici degli ETS, ma dovranno attenersi agli obblighi contabili e al nuovo regime fiscale previsto per gli ETS. Le SMS che decidessero di non iscriversi, automaticamente perderebbe la qualifica di Società di mutuo soccorso e diventerebbe un’associazione “generica”, normata dal Codice Civile.
Le conseguenze di questo cambiamento sarebbero le seguenti:
- non potrebbero più essere iscritte nel Registro delle imprese;
- perderebbero il patrimonio sociale, come previsto dall’art. 8 della L. 3818/1886, e che dovrebbero devolvere ad altre società di mutuo soccorso ovvero a uno dei fondi mutualistici o al corrispondete capitolo del bilancio dello Stato.


RIFERIMENTI NORMATIVI

- Per le norme dettate dal Codice Civile, in materia di società cooperative e delle società di mutua assicurazione, cliccate QUI.


. Legge 15 aprile 1886, n. 3818: Costituzione legale delle Società di Mutuo Soccorso. (Testo aggiornato al 2012).

. MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DECRETO 23 giugno 2004: Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile. (Testo aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. 6 marzo 2013).

. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 6 marzo 2013: Iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative. (Testo aggiornato al 20 gennaio 2019 con le modifiche apportate dai DD.MM. 10 ottobre 2017 e 21 dicembre 2018).

. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 10 ottobre 2017: Modifiche al decreto 6 marzo 2013, in materia di «Iscrizione delle societa' di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alla imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle societa' cooperative».

. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 21 dicembre 2018: Ulteriori modifiche al decreto 6 marzo 2013 in materia di iscrizione delle societa' di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle societa' cooperative.

. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI - Registro Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali - Circolare n. 3713/C del 19 gennaio 2019, Prot. 12708 :Decreto ministeriale 21 dicembre 2018, recante ulteriori modifiche al decreto ministeriale 6 marzo 2013 in materia di iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell’albo delle società cooperative.

. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - NOTA del 16 novembre 2020, Prot. 0012411: D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. – Codice del terzo Settore – Quesiti (rif. prot. n. 1006733/08/09/2020). Riscontro.



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Pubblicato su: 2013-05-14 (13830 letture)

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